Monica Cirinnà, ad Agorà, su RAI3: «Un ddl sulle adozioni per le coppie omosessuali è quasi pronto. Verrà incardinato alla Camera, dove i numeri sono sicuri, in modo che arriverà al Senato blindato».
In attesa dell’incontro pubblico di domani che vedrà protagonista Mons. Krzysztof Charamsa, ieri pomeriggio in Sala Estense si è svolto il primo evento del Festival TAG, organizzato dai vari movimenti LGBT cittadini. Erano presenti sul palco Flavio Romani, presidente nazionale Arcigay, Camilla Seibezzi, rappresentante delle Famiglie Arcobaleno e responsabile comitato scientifico “Possibile”, Luca Morassutto, avvocato di Articolo29 e Benedetto Zacchiroli, consigliere comunale PD Bologna.
L’incontro, se non per altro, è stato utile a far capire a molti, non ancora convinti, che il nuovo ddl sulle unioni civili approvato in Senato istituisce di fatto i matrimoni anche per le coppie omosessuali (salvo l’adozione dei minori, almeno per ora, che i presenti si sono rammaricati non fosse presente nel ddl).
Zacchiroli, ad esempio, ha spiegato come «in questa legge è previsto il rito: fra due mesi nella Sala degli Arazzi [del Municipio di Ferrara, ndr] ci saranno matrimoni tra due gay o tra due lesbiche».
Il testo, infatti, recita:
Art. 2. Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.
Art. 3. L’ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell’archivio dello stato civile.
«Nella legge – ha proseguito Zacchiroli – c’è il concetto di famiglia. Ora anche le ragazze e i ragazzi omosessuali di 14, 16 anni possono pensare di sposarsi in futuro. Con questa legge, al di là del nominalismo, c’è il matrimonio, che quindi ora non è più un desiderio, ma un fatto».
Per Morassutto, a parte il discorso sulle adozioni dei figli, «c’è tutto, davvero tutto del matrimonio. Addirittura nella legge si parla di “vita familiare”».
Vediamo cosa dice il testo:
Art. 10. Mediante dichiarazione all’ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale di stato civile.
Art. 12. Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.
Art. 20. Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.
Andrea Musacci